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Statuto o Statutò…….Noi Statutiamo!

Per chi non lo sapesse Il Codice del Terzo Settore -Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117, ultimo regalino del governo Renzi prima di cadere, obbliga tutte le associazioni e le organizzazioni, aderenti alla categoria degli enti del terzo settore (Onlus, Aps, ODV), ad un adeguamento del proprio statuto per poter continuare ad operare in tale ambito. Noi come aps iscritta nel registro regionale del Veneto  non potevamo quindi esimerci dal mettere mano al nostro principale documento, la nostra “bibbia” e faro nella nebbia: il nostro STATUTO. Ammetto che non è la prima volta che vi apportiamo delle modifiche , l’ultima volta fù a fine 2016, anno in cui lo adeguammo alle direttive della regione veneto al momento dell’iscrizione nel registro regionale.

Come ben saprete “TUTTI” l’iscrizione in regione viene rinnovata ogni tre anni  e quindi visto che eravamo prossimi alla scadenza della data di rinnovo abbiamo pensato bene di unire le due cose e prendere con una fava due piccioni.

Quindi: cambio di statuto, volo carpiato in agenzia delle entrate, giravolte burocratiche e  invio fluido dei documenti a mezzo pec all’ufficio preposto per i rinnovi, in regione.

Concludendo ci siamo……e in questo articolo ci sembra giusto quindi farvi vedere il nuovo nuovo , nuovissimo Statuto della nostra associazione……Letto, riletto, adeguato al Dlgs  in questione e pronto per far entrare Kantiere Misto in una nuova era del terzo settore in Italia.

Bando alle ciance…. aggiungiamo solo che le parti in rosso sono quelle che sono state modificate;

KANTIERE MISTO

COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE

STATUTO

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

E’ costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: APS KANTIERE MISTO (K.M). Assume la forma giuridica di associazione non lucrativa di promozione sociale non riconosciuta a denominazione artistico/culturale. L’associazione è apartitica, laica, non persegue finalità di lucro, svolge attività di promozione e utilità sociale e fonda i suoi principi di rispetto e convivenza civile rifacendosi al modello proposto nella carta dei diritti dell’uomo depositata presso le nazioni unite. L’associazione ha carattere democratico, egualitario, promuove la non violenza come forma di confronto sociale, sostiene la solidarietà, la collaborazione e l’ecosostenibilità, facendosi promotrice e artefice di queste. L’Associazione K.M. è disciplinata dal presente statuto ed agisce in conformità alla legge 383/2000, alle leggi regionali di attuazione e ai principi generali dell’ordinamento giuridico. L’associazione nasce con sede in Via Amedeo Obici 1-2 Oderzo 31046 (TV) ed è prevista la possibilità di aprire altre sedi, qualora se ne ravvisi l’esigenza. Il trasferimento della sede legale non comporta modifiche statutarie ma solamente l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2

FINALITÀ E ATTIVITÀ ASSOCIATIVE

L’Associazione ha lo scopo di:

–  Promuovere, sostenere e sviluppare attività inerenti la cultura, e sub cultura attraverso ogni forma d’arte e d’espressione

–  Essere di riferimento, punto d’incontro, confronto, informazione, in ambito istituzionale e giovanile.

–  Promuovere la solidarietà, il rispetto, la collaborazione e la convivenza pacifica.

–  Fornire sostegno e informazioni, avvicinando le comunità artistiche giovanili al mondo del lavoro e dell’Arte.

–  L’Associazione si prefigge altresì l’obbiettivo di creare rete sociale a livello locale e nazionale con diverse realtà associative.

–  Promuovere e sostenere qualsiasi iniziativa che, compatibilmente con lo statuto, aiuti a perseguire le finalità associative.

L’ Associazione non ha lo scopo di offrire sbocchi lavorativi ai giovani.

L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

La/e attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati è/sono:

a- organizzazione e gestione di attività culturali artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale presenti nell’articolo 5 del D.L. n.117 del 3 luglio 2017 ( Codice del terzo settore);

b- educazione, istruzione e formazione professionale in campo artistico e culturale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

c- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse culturale, sociale o religioso;

d- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:

– organizzazione e sostegno per la realizzazione di eventi culturali (personali e collettive di arte manifestazioni volte a promuovere differenti forme di espressione artistica di singoli o di gruppi )

-organizzazione di corsi di formazione nelle varie discipline artistiche e di iniziative di promozione del patrimonio artistico, paesaggistico e storico

– realizzazione di una mappatura del territorio del fermento artistico culturale. Tramite la realizzazione di un archivio dati degli artisti iscritti e degli eventi realizzati o presenti sul territorio.

– collaborazione con Ass. di volontariato al fine di promuovere l’utilità sociale dell’arte come mezzo di comunicazione, discussione, riflessione e confronto.
– realizzazione di un network in internet che accolga forum di discussione in merito a varie tematiche culturali – artistiche – sociali – umanitarie – ecologiche e quant altro sia in linea con lo statuto associativo. Sarà possibile esporre alcuni lavori degli associati, avere un archivio in linea degli artisti iscritti al sito e in regola con la quota associativa.
– l’associazione si pone come compito anche l’informazione sulle nuove tecnologie impiegabili nel settore artistico e sull’impatto ambientale che i rifiuti dell’arte hanno.
– la realizzazione di convegni, incontri con artisti noti, la realizzazione di corsi e altre iniziative attinenti lo statuto dell’Ass. e volte a diffondere l’Arte e a perseguire gli obbiettivi associativi.
– Altre attività proposte dai soci a patto che non siano in contrasto con il presente statuto.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/17.

ARTICOLO 3
DURATA E LIMITE DEL NUMERO DEI SOCI

La durata dell’associazione è a tempo indeterminato. Il numero dei soci è illimitato

ARTICOLO 4

AMMISSIONE E CARATTERISTICHE DEI SOCI

Sono ammesse all’associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno e codice etico.

L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato. L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.

I soci sono di differenti tipologie: a) soci Fondatori a) soci Ordinari; b) soci Sostenitori; c) soci Volontari; d) soci Onorari.

I soci Fondatori: costituiscono il Consiglio direttivo nelle prime fasi di costituzione dell’associazione e sono chiamati a coprire le cariche dei vari organi amministrativi per il tempo richiesto all’avvio della stessa.;

I soci Ordinari: può essere socio ordinario chiunque accetti le norme statutarie e decida di iscriversi versando la quota associativa annuale, entrando di diritto a far parte dell’Assemblea degli Associati. I soci ordinari hanno potere elettivo e sono eleggibili;

I soci sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie, possono essere soci sostenitori enti, aziende pubbliche e private, persone fisiche e giuridiche che finanzino le attività dell’Associazione e condividano le norme statutarie. Per evitare conflitto di interessi questi soci non possono far parte degli organi amministrativi dell’associazione. Non hanno potere elettivo e non sono eleggibili.

I soci Volontari: aderiscono alle iniziative in veste di collaboratori esterni a titolo di volontariato, non hanno potere elettivo non sono eleggibili, non versano quota associativa annuale ma sono obbligati a eseguire la propria registrazione per accedere alle iniziative a loro rivolte.

I soci Benemeriti: sono persone a cui l’Associazione stesso desideri conferire una speciale distinzione per particolari meriti acquisiti nella promozione degli scopi e delle finalità dell’Associazione o per prestigio personale. Il Socio Benemerito può partecipare alle riunioni, ma non ha il diritto di voto e non può ricoprire cariche. La qualifica di Socio Benemerito è valida a vita e può essere concessa dall’Associazione, su proposta di qualunque Socio e dall’Assemblea degli Associati, previo parere favorevole della maggioranza del Consiglio Direttivo. Il Socio Benemerito deve fornire il proprio consenso, a ricoprire tale ruolo, offertogli dall’Associazione. Il ruolo di socio Benemerito non è incompatibile con quella di Socio Ordinario.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è in-trasmissibile, non rivaluta-bile né rimborsabile..

Possono essere soci persone fisiche senza distinzione alcuna per ragione di sesso, di ceppo etnico, di colore, di specie, di cittadinanza, di fede, di religione, di opinione politica, di estrazione culturale o di altro genere, di origine nazionale e sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione salvo l’aderire ai principi di pace, rispetto, tolleranza e non violenza ai quali l’associazione si rifa nel proprio statuto.

ARTICOLO 5

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati dell’associazione hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

  • essere informati sulle attività dell’associazione;

  • Tutti i soci partecipano al processo decisionale ed hanno pari opportunità di accesso alle cariche elettive, con le sole limitazioni stabilite dal presente statuto e dal codice etico interno dell’Associazione;

  • votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il

    pagamento della quota associativa, se prevista

  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;

  • denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;

    Gli associati dell’associazione hanno il dovere di:

  • versare, se prevista, la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e il codice etico.

ARTICOLO 6

VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ARTICOLO 7

ISCRIZIONE, RECESSO E VALIDITA’ DELLO STATO DI SOCIO

L’iscrizione è valida per un periodo di dodici mesi ed è rinnovabile in forma pluriannuale. Lo stato di socio si perde o con le dimissioni scritte, con l’espulsione o con il mancato pagamento della quota associativa alla scadenza dell’iscrizione. La quota associativa è in-trasmissibile. Il socio che svolga attività contraria alle finalità dell’associazione ovvero violi lo statuto o non si attenga alle decisioni degli organi statutari è passibile delle sanzioni e dell’ammonimento scritto, della sospensione dall’attività associativa fino al massimo di 24 mesi e dell’espulsione. Il socio espulso non ha diritto al rimborso di nessuna quota associativa versata.

ARTICOLO 8

ALLONTANAMENTO E ABBANDONO DEI SOCI

L’Assemblea dei soci ha facoltà di deliberare l’allontanamento di quei soci non coerenti con le norme statutarie, con il regolamento interno e con il codice etico e che con il loro comportamento causino danno alla stessa. L’abbandono o l’allontanamento dei soci inadempienti, indegni e che abbiano un comportamento indecoroso o comunque lesivo dell’Associazione o in contrasto con le norme del presente statuto, prima della conclusione dell’anno in corso non da diritto a nessun tipo di rimborso, nemmeno parziale, della quota associativa.

ARTICOLO 9

ORGANI AMMINISTRATIVI

Organi amministrativi dell’associazione sono:

  • Assemblea degli associati

  • Consiglio direttivo

  • Presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito

ARTICOLO 10

L’ ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

E’ l’organo sovrano dell’Associazione. La A.d.A ha potere legislativo e propositivo. Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti i soci, anche per coloro che non sono intervenuti o che siano dissenzienti. È costituita da tutti i soci in regola con la quota associativa. La A.d.A è presieduta dal presidente del C.D. o in delega dal suo vicepresidente. La A.d.A nomina un segretario che provvederà a redigere le deliberazioni; i verbali saranno trascritti nel registro dei verbali della A.d.A che rimane a disposizione e consultabile , su richiesta da parte dei soci. La A.d.A indirizza tutta l’attività dell’associazione, assume le delibere di modificazione dello statuto e di scioglimento dell’associazione, inoltre:

  • Approva il bilancio di esercizio, l’eventuale bilancio sociale, il programma annuale associativo e fissa l’importo della quota sociale annuale ;
  • -Determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • -Approva l’eventuale codice etico e il regolamento interno;
  • -Delibera in via definitiva sulla esclusione dei soci;
  • -Elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo e ne decide lo scioglimento;
  • -Delibera su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo
  • Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

  • Delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;

  • Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

  • Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

  • Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

  • Ogni socio ha un voto qualunque sia il valore della sua quota associativa. Le deliberazioni della A.d.A sono prese a maggioranza dei soci aventi diritto presenti. I soci che non possono intervenire personalmente possono farsi rappresentare da altri soci che non rivestono cariche sociali, mediante delega scritta. Ogni socio non può avere più di una delega.

ARTICOLO 11

CONVOCAZIONE, TIPOLOGIE E VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o e-mail, contenente l’ordine del giorno dei lavori, almeno 15 giorni prima della data prevista e in casi eccezionali con almeno 10 giorni di anticipo. La A.d.A si riunisce almeno due volte all’anno su convocazione del C.D. : la prima convocazione per l’approvazione del bilancio preventivo e la seconda per l’approvazione del bilancio consuntivo. Le Convocazioni possono essere richieste anche dal singolo socio che sia appoggiato da almeno un decimo dei soci in regola, in tal caso il C.D. deve provvedere.. L’Assemblea è inoltre convocata quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ ordinaria in tutti gli altri casi. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non è ammessa più di una delega per ciascun associato. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell’associazione.

Il presente Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti e può essere modificato solo con deliberazione dell’A.d.A straordinari. Per la convalida si prevede in prima convocazione la presenza di almeno 3⁄4 degli associati e in seconda convocazione 2/4 +1 degli associati. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ degli associati.

ARTICOLO 12

MODIFICHE DELLO STATUTO

Il presente Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti e può essere modificato solo con deliberazione dell’Assemblea dei soci. Per la convalida si prevede in prima convocazione la presenza di almeno 3⁄4 degli associati e in seconda convocazione 2/4 +1 degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti in regola con il pagamento delle quote associative.

ARTICOLO 13

VERBALIZZAZIONE DELLE ASSEMBLEE

Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario ( oppure da un componente dell’assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ARTICOLO 14

IL CONSIGLIO DIRETTIVO :

E’ costituito dai soci eletti dalla Assemblea degli Associati tra i propri componenti. Il consiglio direttivo dovrà essere costituito sempre da un numero dispari di soci, superiore all’unità. Il limite minimo di consiglieri è di tre, il numero massimo è di 11. A comporre il primo consiglio direttivo saranno tutti i soci fondatori. Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

La durata in carica del C. Direttivo è quadriennale e può essere riconfermata. In caso del venir meno del 1/3 del C. Direttivo verrà considerato decaduto e si procederà allo scioglimento dello stesso e alla convocazione della Assemblea degli Associati per l’elezione di un nuovo direttivo. La carica di consigliere è gratuita: è prevista la possibilità di prevedere dei rimborsi per le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata. Il consiglio direttivo decide a maggioranza assoluta ed è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il perseguimento e l’attuazione degli scopi associativi e per la sua direzione ed amministrazione.

Il Consiglio Direttivo:

a) Elabora e presenta i progetti di bilancio preventivo e i programmi annuali di gestione che saranno poi approvati dalla consulta generale;

b) Avvalla e stabilisce l’importo delle quote associative per l’anno in corso stabilito dall’Assemblea degli Associati;

c) I membri del consiglio direttivo sono ritenuti responsabili delle decisioni prese dallo stesso e rispondono nei confronti di terzi e in giudizio in egual misura;

d) Il consiglio Direttivo è un organo amministrativo eletto dalla Assemblea degli Associati e ad essa deve rispondere.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

  • amministra l’associazione,

  • attua le deliberazioni dell’assemblea,

  • predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,

  • predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,

  • stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,

  • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,

  • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts,

  • disciplina l’ammissione e l’esclusione degli associati,

  • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

    Ulteriori compiti del consiglio direttivo sono:

  • Studio e formulazione dei programmi dell’associazione;

  • gestione delle attività associative;

  • stesura dei bilanci di previsione e chiusura dei conti consuntivi;

  • ogni altro compito di ordinaria amministrazione inerente al funzionamento dell’associazione

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 15

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le convocazioni del C.D. possono essere richieste da qualsiasi componente dello stesso, con comunicazione di preavviso di almeno 10 giorni agli altri membri. E’ possibile presenziare con delega scritta in caso di impedimenti in alcune circostanze ma non è possibile accumulare deleghe: ogni dirigente può assumere solo una delega. Se alla convocazione del C.D. si presentano meno dei 2/4 consiglieri viene ritenuta nulla la stessa. In caso di un direttivo costituito da tre membri devono essere presenti tutti e tre per validare il direttivo.

ARTICOLO 16

RIMBORSI E PRESTAZIONI A TITOLO GRATUITO

Tutte le cariche dirigenziali e amministrative degli organi associativi sono da ritenersi a titolo gratuito

ARTICOLO 17

AMMINISTRAZIONE del C.D.

Il consiglio Direttivo per il periodo iniziale sarà costituito dai soci fondatori, successivamente da consiglieri eletti direttamente dall’Assemblea degli Associati.

Le figure presenti in questo organo direttivo sono:

  • il Presidente

  • il Vice-Presidente

  • il Segretario

  • il Tesoriere

  • l’Addetto alle relazioni con il pubblico

    Alcune di queste cariche possono essere ricoperte in deroga da altre figure del direttivo.

Per le deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della metà più uno dei Consiglieri in Carica e in caso di un direttivo composto da soli tre membri, della presenza di tutti e tre.. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, oppure su richiesta di un terzo dei componenti il Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 4 anni, con le seguenti eccezioni: a) sostituzioni del componente decaduto nel caso di recessione automatica (cessato diritto di appartenenza all’associazione) in occasione della prima assemblea con le modalità previste dal presente Statuto; b)dimissioni volontarie od espulsioni per motivi gravi per uno o più componenti con reintegro automatico sulla base delle risultanze dell’ultima votazione.

Il Presidente e il Vice Presidente sono cariche non derogabili e sono eletti unitamente ai componenti del Consiglio Direttivo stesso. Al Presidente spettano le seguenti facoltà: a) Rappresentante legale dell’Associazione; b) Convocazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale;

c) Direzione amministrativa dell’Associazione; d) Stipulazione dei contratti dell’Associazione; e) Rappresentanza dell’Associazione in giudizio; f) Sovraintendenza di tutti gli Uffici dell’Associazione; g) Assunzione, in caso di urgenza, dei provvedimenti richiesti, riferendone quanto prima al Consiglio. Il Vice-Presidente acquisisce queste facoltà, in caso di impedimento od assenza del Presidente. Il Segretario, carica derogabile, è eletto dal Consiglio Direttivo (C.D.), tra i componenti del Consiglio. Spetta al Segretario: a) redigere i verbali dell’assemblea del C. D.; b) diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente.

Il Tesoriere è una carica inderogabile ed è eletto dalla Assemblea degli Associati. Spetta al Tesoriere: a) tenere la contabilità ed i libri associativi ; b) emettere mandati di pagamento, con il concorso del Presidente; c) tenere la cassa

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere, se non sono muniti della firma del Presidente.

L’addetto alle pubbliche relazioni è l’ulteriore carica derogabile ed è eletto dal Consiglio Direttivo. Compito di questa carica è curare i rapporti con il pubblico emettere i comunicati stampa occuparsi della comunicazione e della promozione dell’Associazione.

ARTICOLO 18

IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ARTICOLO 19

REGOLAMENTAZIONE INTERNA ORGANI AMMINISTRATIVI

Ciascun organo amministrativo può dotarsi di regolamenti interni a patto che questi non siano in conflitto con il presente statuto. È fatto obbligo depositare e presentare i suddetti regolamenti in Assemblea degli Associati per la convalida definitiva.

ARTICOLO 20

RISORSE ECONOMICHE SONO COSTITUITE DA :

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  • quote associative;

  • contributi pubblici e privati;

  • donazioni e lasciti testamentari;

  • rendite patrimoniali;

  • attività di raccolta fondi;

  • rimborsi da convenzioni;

  • altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l’associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

L’ Assemblea degli Associati delibera sull’accettazione dei bilanci, dell’accettazione dei contributi e dei lasciti, sulla gestione dei proventi ricavati dalle iniziative dell’associazione, sulla base dei bilanci preventivi e consuntivi presentati dal C.D.

ARTICOLO 21

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ARTICOLO 22

ASPETTI CONTRIBUTIVI E FINANZIARI

c-1 L’associazione opera senza finalità di lucro; tutte le cariche elettive sono gratuite.

c-2 E’ fatta salva la possibilità per l’associazione di avvalersi, in caso di particolare necessità, della collaborazione di personale dipendente (Art 18 c. 2 legge 383/2000)
c-3 Tutte le prestazioni, di soci o aderenti, svolte in favore dell’associazione sono rese a titolo gratuito, con l’unica eccezione di possibili attività di lavoro dipendente, finalizzato al perseguimento degli scopi istituzionali.

c-4 Gli utili, gli avanzi di gestione e le proprietà dell’associazione devono essere impiegati per la realizzazione delle sue attività istituzionali e non possono essere pagati o trasferiti ad alcun socio, direttamente o indirettamente, come dividendi, regali, spartizioni, bonus od in ogni altro modo determinante profitto, se non:

a- In quanto rimborso spese documentate;

b- quando la distribuzione sia consentita per legge


La possibilità di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo ricorrendo ai propri associati è contemplata solo in caso di particolare necessità.

ARTICOLO 23

BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ARTICOLO 24

BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/17, l’associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ARTICOLO 25

RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 26

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato dalla ASSEMBLEA degli ASSOCIATI con approvazione di almeno 3/4 dei soci.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 27

LIBRI SOCIALI

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell’ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo .

ARTICOLO 28

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

ARTICOLO 29

NORMA TRANSITORIA

  1. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.

    .

  2. L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

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